Regolamento dei Consigli parrocchiali per gli affari Economici. Legge Canonica per la diocesi di Tivoli.
Art.1
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (qui di seguito più brevemente denominato ‘C.P.A.E.’), costituito dal Parroco in attuazione del codice di Diritto Canonico, cnn 537 – 1280 – 532, è l’organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della Parrocchia.
Il C.P.A.E. è segno della comunione che deve animare tutta la Chiesa dove i laici hanno una collocazione ben precisa (L.G. 32- 33) in quanto partecipano al mistero visibile di Cristo che è la Chiesa , ed è l’ organismo di collaborazione dei fedeli per lo sviluppo pastorale della Parrocchia.
Art. 2 COMPITI DEL CONSIGLIO
Il C. P. A. E. ha i seguenti compiti :
a) predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci (vedi all.n°1 ) di spesa prevedibili e individuando i relativi mezzi di copertura ;
b) stilare , approvare e sottoscrivere , alla fine di ogni esercizio finanziario , traendolo dai libri contabili e dalla relativa documentazione , il rendiconto consuntivo:
c) depositare il denaro eccedente su apposito conto corrente bancario intestato alla parrocchia con la firma depositata dal parroco pro-tempore e dal medesimo custodito;
d) verificare che le parrocchie affidate ai religiosi abbiano i registri contabili appositi per le entrate e le uscite per la parrocchia distinti da quelli per la famiglia religiosa;
e) curare che nella celebrazione della S. Cresima sia consegnata al Vescovo o al suo delegato, l’offerta dei cresimandi;
f) redigere e aggiornare un dettagliato inventario dei beni mobili e immobili della Parrocchia, in duplice copia, di cui una da conservare nell’archivio parrocchiale e l’altra da depositare in Curia(can.1283);
g) curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia ed il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia (can. 1284§2:n°9);
h) accertare che avvenga da parte dell’autorità diocesana la consegna e la riconsegna dei beni della Parrocchia;
i) amministrare tutte le entrate e le uscite della Parrocchia così come sono descritte dall’allegato n°1;
j) esprimere il parere sugli atti di amministrazione straordinaria (cfr. art.3 p.r.
ART.3 ATTI DI AMMINISTRAZIONE
A= Ordinaria
Per atti di amministrazione ordinaria si intendono quegli atti che non richiedono l’autorizzazione scritta dell’Ordinario perché siano posti in essere; essi sono:
1. manutenzione dei locali di culto;
2. manutenzione della casa canonica e dei locali di ministero pastorale;
3. servizi ed utenze;
4. sostentamento chierici e personale;
5. attività pastorali;
6. spese correnti.
B= Straordinaria
Per atti di amministrazione straordinaria si intendono quegli atti che richiedono l’autorizzazione scritta dell’Ordinario essi sono:
manutenzione dei locali di culto;
manutenzione della casa canonica e dei locali di ministero pastorale;
1. tutti gli atti che eccedono i fini ed il modo dell’amministrazione ordinaria (cn.1281);
2. tutti gli atti di alienazione (cnn 1290-1298-1547);
3. tutti gli atti che intaccano il patrimonio dell’Ente o ne peggiorano la condizione;
4. tutti gli atti che comportano l’assunzione di un debito (cn.1295);
5. tutti i contratti di locazione (cn. 1298);
6. tutti gli atti di straordinaria manutenzione definiti tali dalle norme civili.
ART.4 COMPOSIZIONE
A: Il C.P.A.E. è composto dal parroco, che ne è il presidente di diritto, dai vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli, laici o religiosi, in casi particolari per piccole comunità parrocchiali possono avere anche due, nominati dal parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale, o in assenza, di persone mature o prudenti.
B: I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale. Se possibile, tra essi ci sia qualche elemento esperto in diritto civile ed in economia.
C: I nominativi dei consiglieri devono essere comunicati all’Ordinario, almeno 15 giorni prima del giuramento e insediamento.
D: I membri del C.P.A.E. durano in carica 5 anni con decorrenza dalla erezione del C.P.A.E. e per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per sodi e documentati motivi. Essi partecipano al C.P.A.E. a titolo non remunerativo, essendo esso “organo di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della Parrocchia” (cfr. art.1 pres. Reg.).
E: Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca, o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il parroco provvede, entro 15 giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati per il successivo quinquennio.
F: Il C.P.A.E. decade con il trasferimento del titolare della Parrocchia.
ART. 5
Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né quanti hanno in essere rapporti economici con la Parocchia.
ART.6 COMPITI DEL PRESIDENTE
Spetta al Presidente del C.P.A.E.:
1. convocare per lettera e presiedere il C.P.A.E.;
2. fissare l’ordine del giorno di ciascuna riunione;
3. designare il segretario;
4. presentare all’Ordinario il bilancio consuntivo e preventivo della Parrocchia.
ART.7 COMPITI DEL SEGRETARIO
È compito del segretario:
1. redigere il verbale delle riunioni;
2. leggere il verbale nella riunione successiva e sottoscriverlo insieme con il Presidente;
3. recapitare ai membri del Consiglio l’invito di convocazione;
4. redigere il bilancio consuntivo che il parroco presenterà al Vescovo alla fine di ogni anno finanziario e sottoscriverlo con il Presidente.
ART.8 POTERI DEL CONSIGLIO
Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa.
In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al cn. 212 § 3. Il parroco ne cercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia. Ferma resta in ogni caso la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del cn. 532.
ART.9 RIUNIONI DEL CONSIGLIO
Il C.P.A.E. si riunisce una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno o che ne sia stata fatta richiesta a quest’ultimo da almeno due terzi del Consiglio. Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.
ART.10 ESERCIZIO
L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il 31 marzo successivo, prepara il bilancio consuntivo, che sarà sottoposto dal parroco all’Ordinario Diocesano, utilizzando, se disponibili, i moduli diocesani debitamente firmati dai membri del Consiglio.
ART.11 INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità Parrocchiale il rendiconto sulle somme ricavate e sulla loro utilizzazione (cn. 1287). Esso farà conoscere la somma raccolta in Parrocchia e la somma erogata dagli Istituti Centrale e Diocesano, a titolo di integrazione, per il sostentamento del Clero.
ART.12 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro a fogli numerati, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva.
Ogni C.P.A.E. , oltre al registro dei verbali, abbia gli appositi registri contabili.
ART.13 RINVIO A NORME GENERALI
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del Diritto Canonico.